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Accordi per l'innovazione: fondi esauriti

Le risorse finanziarie a disposizione per gli accordi per l'innovazione sono esaurite in soli due giorni dall'apertura. Il Ministero aveva disposto una prima  sospensione delle domande dal 1° febbraio, ad eccezione del territorio della regione Calabria. Il 2 febbraio accertato l'esaurimento delle risorse finanziarie riservate alla Regione Calabria viene disposta dal giorno 3 febbraio 2023 la chiusura del secondo sportello. 

Lo strumento degli Accordi per l'innovazione, per cui è prevista dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale

Il Ministero  delle Imprese e del Made in Italy aveva disposto la sospensione delle domande dal 1° febbraio, chiudendo il secondo sportello ad appena un giorno dall'apertura , ad eccezione del territorio della regione Calabria. Il 2 febbraio accertato l'esaurimento fondi anche per la Regione Calabria viene disposta dal giorno 3 febbraio 2023 la chiusura del secondo sportello.

Gli Accordi per l'innovazione devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l'accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Di seguito sono riportate le indicazioni relative ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche delle proposte progettuali e alle modalità di finanziamento:

  • Soggetti beneficiari
    • Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.
    • Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l’accordo di partenariato e il consorzio.
    • Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle seguenti aree di intervento: Sistemi alimentari, Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia e Sistemi circolari, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.
  • Progetti ammissibili
    • I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito di specifiche aree di intervento.
      • Tecnologie abilitanti 
        • 1. Materiali avanzati e nanotecnologia
        • 2. Fotonica e micro/nano elettronica
        • 3. Sistemi avanzati di produzione
        • 4. Tecnologie delle scienze della vita
        • 5. Intelligenza artificiale
        • 6. Connessione e sicurezza digitale 
      • Aree di intervento
        • Tecnologie di fabbricazione
        • Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
        • Tecnologie abilitanti emergenti
        • Materiali avanzati
        • Intelligenza artificiale e robotica
        • Industrie circolari
        • Industria pulita a basse emissioni di carbonio
        • Malattie rare e non trasmissibili
        • Impianti industriali nella transizione energetica
        • Competitività industriale nel settore dei trasporti
        • Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
        • Mobilità intelligente
        • Stoccaggio dell’energia
        • Sistemi alimentari
        • Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia
        • Sistemi circolari
  • Massimali di spesa ammissibili
    • I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro.
  • Termini per l'avviamento e la realizzazione dell'Accordo
    • I progetti di ricerca e sviluppo devono avere una durata non inferiore ai 18 mesi e superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.
    • A seguito della valutazione positiva dei progetti si potrà procedere alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Mise, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.
  • Mezzi propri
    • I progetti qualora presentati congiuntamente da più soggetti, devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi.
  • Intensità massime di aiuto
    • Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
      • il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
      • il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
    • Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
    • Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
  • Erogazione
    • Le agevolazioni sono erogate secondo le seguenti modalità:
      • Anticipazione: l'Accordo per l'innovazione può prevedere che  la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o in alternativa, l’Accordo può prevedere, sempre previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che sia erogato a titolo di anticipazione l’intero finanziamento agevolato.
      • Stato avanzamento lavori: l’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e, qualora presente, finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90% del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10% delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo.
      • Erogazione a saldo: il soggetto beneficiario trasmette al Ministero, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.

 

Fonte: Decreto 14 novembre 2022, Decreto 31 dicembre 2021, Decreto 18 marzo 2022, Decreto 31 dicembre 2021, Circolare2 luglio 2019, n. 40383, Circolare 23 gennaio 2019, n. 20588, Decreto 25 ottobre 2017, G.U.R.I. 31 ottobre 2017, n. 255, Decreto 24 maggio 2017, G.U.R.I. 18 agosto 2017, n. 192, Circolare 4 dicembre 2015, n. 94947, G.U.R.I. 18 dicembre 2015, n. 294, Decreto 1° aprile 2015, G.U.R.I. 13 maggio 2015, n. 109

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