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Cartelle esattoriali ''rimandate'' a settembre

Differita di altri due mesi l’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate delle cartelle esattoriali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2021. Nessun slittamento termini per il pagamento delle rate della pace fiscale, ad oggi resta confermata la scadenza al 31 luglio, termine che per effetto di giorni festivi e del termine di tolleranza di 5 giorni, è automaticamente prorogato al 9 agosto 2021.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30.06.2021 n. 155, il Decreto legge lavoro e impresa del 30 giugno 2021 n. 99 che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il nuovo provvedimento entra in vigore il 30 giugno (il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e contestualmente a tale pubblicazione sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Dopo che il Decreto Sostegni bis, aveva prorogato al 30 giugno il periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, cartelle fiscali e pignoramenti, con il nuovo decreto viene disposta un ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento, al 31 agosto 2021.

Vengono così rimandati i versamenti oggetto di sospensione che devono essere effettuati entro il 30 settembre 2021. Nessuna proroga per le scadenze relative alla "Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.  Si attende ora la conversione in legge del Decreto Sostegni bis che potrebbe contenere un nuovo rinvio delle rate della pace fiscale, rottamazione e saldo e stralcio.

Alla luce del Decreto legge lavoro e impresa del 30 giugno 2021 n. 99 le scadenze sono così riformulate:

  • la SOSPENSIONE fino al 31 agosto 2021 DELLE ATTIVITÀ DI NOTIFICA di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (per esempio preavvisi di fermo, pignoramenti)
  • il PAGAMENTO entro il 31 agosto 2021 delle rate in scadenza a partire dall’8 marzo 2020 (*) e fino al 31 agosto 2021 relative ai piani di dilazione delle rateazioni accordate (19 rate). (*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
    • Per queste rate sospese è già prevista la possibilità di NON SALDARE IN UNICA SOLUZIONE tutte le rate sospese chiedendo una rateizzazione entro il 31 agosto 2021.
    • Si rammenta che sino al 31 dicembre 2021 la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.
    • Dal 1 gennaio 2022 la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.

Resta invece confermate le scadenze dei pagamenti relative alla "Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”

  • 31 luglio 2021 il termine “ultimo”per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla "Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”
  • al 30 novembre 2021 il termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla "Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”

Inoltre si rammenta che entro il 31 dicembre 2021:

  • i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
  • possibilità anche per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

 

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