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Amianto a bordo nave: importante sentenza per i marittimi della Liguria e del resto d’Italia

Dovuto l’aumento della pensione e la liquidazione degli arretrati.

L’amianto fu largamente utilizzato nel naviglio civile e militare, per le navi varate prima dell’entrata in vigore della L. 257/92. I marittimi del passato sono stati imbarcati in navi nelle quali l’amianto era presente in centinaia di applicazioni, compresa la matrice friabile. Purtroppo, in molti casi, coloro che hanno navigato hanno subito malattie asbesto correlate per esposizione ad amianto, detto anche asbesto. Tra le regioni a più alta incidenza di marittimi con mesotelioma, occorre ricordare oltre alla Campania, anche la Liguria. 

Secondo il VII rapporto ReNaM, dal 1993 sono stati registrati oltre 2000 casi di mesotelioma tra i lavoratori del traporto marittimo. Molti altri si sono ammalati di patologie asbesto-correlate, come il sottufficiale di macchina, Raffaele Raia. L’uomo è stato esposto a fibre e polveri di amianto, sia durante le attività di imbarco sulle unità navali della Marina Mercantile, sia prestando servizio come dipendente al servizio di Costa Armatori S.p.A.. Nello specifico, svolgeva mansioni di operaio, prima motorista, poi meccanico e successivamente tornitore. Attività che determinavano sia un’esposizione diretta, sia indiretta, dal momento che gli ambienti erano contaminati dalle polveri e dai rivestimenti che si aerodisperdevano.Raffaele Raia(79 anni), sottufficiale di macchina presso la Marina Mercantile e Costa Armatori S.p.A, esposto all’amianto per oltre quarant’anni (dal 1961 al 2003), ha diritto alla rivalutazione della pensione. A stabilirlo, il Tribunale di Torre Annunziata (NA),che ha condannato INPS a concedere al lavoratore i benefici spettanti, oltre a una liquidazione su tutti i ratei maturati dal dicembre 2020. 

Il sottufficiale era andato in pensione nel 2008 e dopo undici anni, nel 2019, si era ammalato di “ispessimenti pleurici”, una patologia asbesto correlata accertata dall’INAIL nel marzo del 2020. L’ex dipendente aveva pertanto chiesto l’adeguamento dei ratei della pensione e relativa ricostituzione della posizione contributiva, ai sensi della normativa (ex art. 13, comma 7 della legge 257/92). Richieste che l’INPS aveva negato, contestando la durata dell’esposizione di Raffaele (è stata considerata fino al 1992), senza riconoscere il periodo successivo svolto dal lavoratore, con le stesse mansioni, nello stesso ambiente di lavoro e senza che le navi fossero state bonificate. Grazie al ricorso dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), al Tribunale di Torre Annunziata, il Sig. Raia, ha finalmente ottenuto giustizia.

L’INPS ha negato al marittimo, Raffaele Raia, il diritto alla riliquidazione della pensione, con il maggiore importo dei ratei mensili, sia quelli dalla domanda amministrativa, sia quelli successivi, nonostante il riconoscimento di malattia asbesto correlata da parte dell’INAIL. Ricordo che il diritto ai benefici contributivi amianto sussiste anche in caso di riconoscimento di malattia professionale asbesto correlata, per cui non si applicano soglie e i dieci anni minimi di esposizione e tutti quegli altri limiti di cui all’art. 13, co. 8 della L. 257/92. Questo è un grande riconoscimento. Ribadisce, infatti, che non esiste una soglia minima al di sotto della quale non sussiste il diritto ai benefici amianto, né il limite temporale dei dieci anni: quindi, è una nuova frontiera di tutela per chi in passato non ha presentato la domanda all’INAIL entro il 15 giugno 2005, che si basa sull’art. 13, co. 7 della L. 257/92. Infatti, molti lavoratori non sono a conoscenza di questa ulteriore normativa che ha trovato scarsa applicazione”, dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA e difensore del marittimo.  

Tra le finalità dell’associazione ONA, che tutela le vittime dell’amianto, vi è anche quella di far ottenere il giusto riconoscimento per i lavoratori esposti, tra cui i marittimi che per lungo tempo si sono visti negare i loro diritti pensionistici. Un caso emblematico è quello relativo a coloro che sono stati imbarcati nel Naviglio di Stato, in cui vanno ricomprese anche le unità navali della Marina Militare, che se vittime dell’amianto hanno diritto alla equiparazione a vittime del dovere. La normativa specifica in favore di coloro che sono stati imbarcati nel Naviglio di Stato è quella dell’art. 20 della L. 183/2010 che sancisce il diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di equiparati a vittime del dovere. L’ONA ha attivato le tutele di coloro che sono stati imbarcati nel Naviglio di Stato, civile e militare, perché, oltre al prepensionamento e all’aumento della pensione, sussiste anche il diritto in caso di danno alla rendita INAIL e per i militari la causa di servizio.L’incidenza più elevata tra coloro che hanno subito danni da amianto in mare si registra in due regioni: la Campania e la Liguria. La decisione del Tribunale di Torre Annunziata (NA) è fondamentale perché garantisce, finalmente, giustizia ai marittimi. 

L’ONA ha costituito lo sportello di assistenza tecnica e legale per i marittimi esposti ad amianto, ed in generale per tutte le vittime dell’amianto, per la tutela dei loro diritti, che potranno contattare l’associazione attraverso il numero verde 800 034 294.

 

Fonte:Osservatorio Nazionale Amianto

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