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Bonus Alberghi al 65% per ristrutturazione e riqualificazione: ripubblicato avviso

Slittano i termini per richiedere il credito d'imposta nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, entro il massimo di 200.000 euro.

Il bonus alberghi 65%, istituito con D.L. 31 maggio 2014, n. 83, spetta alle strutture turistico-ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021.

Ripubblicato, oggi 7 giugno, l'avviso del Ministero del Turismo che sostituisce quello precedente del 27 maggio scorso. Slittano i termini di apertura e chiusura dello sportello. 

Le risorse disponibili ammontano a 380 milioni di euro. Le domande presentate saranno valutate dal Ministero del turismo secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse.

Le strutture ricettive ammesse al credito di imposta sono:

  • 1) la “struttura alberghiera”, quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali;
  • 2) le strutture che svolgono attività agrituristica (di seguito “agriturismo”), come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
  • 3) gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  • 4) le strutture ricettive all'aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali; 

Il credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, è concesso, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per interventi di:

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e di risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • incremento dell’efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
  • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali

Sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute le spese:

  • Interventi edilizi
    • 1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
    • 2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
    • 3) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
    • 4) realizzazione di balconi e logge;
    • 5) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
    • 6) servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento di quelli esistenti;
    • 7) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
    • 8) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
    • 9) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
    • 10) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi;
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari:
    • 1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
    • 2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
    • 3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap;
    • 4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
    • 5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
    • 6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità; 
  • Interventi di incremento dell'efficienza energetica:
    • 1) interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal suddetto decreto.
    • 2) installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
  • Interventi inerenti all’adozione di misure antisismiche
    • 1) valutazione della classe di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
    • 2) progettazione degli interventi;
    • 3) interventi di tipo locale;
    • 4) interventi di miglioramento del comportamento sismico;
  • Acquisto di mobili e componenti d'arredo
    • 1) acquisto o rifacimento di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, oppure sostituzione con altri aventi caratteristiche migliorative, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni a condizione che la classe di efficienza energetica degli elettrodomestici sia non inferiore alla A+ o, per forni elettrici, asciugatrici e lavatrici combinate-asciugabiancheria, non inferiore alla A;
    • 2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
    • 3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
    • 4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
    • 5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere;
  • Realizzazione di piscine termali
    • 1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
    • 2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;
  • Acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali
    • 1) vasche per balneoterapia;
    • 2) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
    • 3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
    • 4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
    • 5) arredi per i camerini e postazioni di cura;
    • 6) attrezzature per l’erogazione di trattamenti alla persona, in forma individuale o collettiva;
    • 7) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature;
    • 8) attrezzature e arredi per l’esterno quali sdraio, lettini e ombrelloni;
    • 9) computer e software gestionali.
  • Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata. 

 

Fonte: Avviso 7 giugno 2022, Avviso 26 maggio 2022, Decreto 17 marzo 2022, Legge 13 ottobre 2020, n. 126, D.L. 14 agosto 2020, n. 104

 

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