Microcredito: novità introdotte
Elevato importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 40 a 75mila euro. Ampliati i beneficiari, vengono inserite le società a responsabilità limitata a cui i finanziamenti sono concessi senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro. Durata fino a 15 anni. Escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.
La Legge di Bilancio 2022 apporta alcune significative modifiche alla disciplina del Microcredito.
In particolare, la Legge di Bilancio:
Resta fermo l’obbligo di accompagnare i finanziamenti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Ai fini di rendere operative le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio dovranno essere emanate le relative disposizioni attuative.
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Il finanziamento Microcredito si avvale del Fondo di garanzia consentendo l’accesso al credito a chi ha difficoltà a rivolgersi alle normali istituzioni finanziarie, non potendo fornire le garanzie richieste. Il Fondo interviene fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80% dell’importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento (Controgaranzia).
I contenuti essenziali e le condizioni di ammissibilità del Fondo Microcredito, alla luce dei cambiamenti apportati con la Legge di Bilancio 2022 sono di seguito sintetizzati:
Possono accedere allo strumento del Microcredito:
- Lavoratori autonomi (sia i professionisti iscritti agli ordini, sia i professionisti che hanno aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n.4 del 2013)
- Imprese individuali
- Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limotata o società cooperative
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo Microcredito i finanziamenti finalizzati:
- Acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative
- Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori.
- Pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci.
- Pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
Fonte: Legge 30 dicembre 2021, n. 234, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 49, Linee di indirizzo per i servizi ausiliari al microcredito 11 maggio 2016, Circolare 26 maggio 2015, n. 8, Decreto 18 marzo 2015, Decreto 24 dicembre 2014, Decreto 17 ottobre 2014