Formazione 4.0, potenziato il credito d'imposta per le imprese
Fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico. Firmato il decreto attuativoche rende operativo il nuovo regime fiscale a previsto nel Decreto legge Aiuti.
Il credito d'imposta formazione 4.0, (c.d. bonus formazione 4.0), è una delle agevolazioni fiscali introdotte dal Piano nazionale Impresa 4.0 e ora prevista all’interno del nuovo Piano nazionale Transizione 4.0 destinata alle imprese per stimolare gli investimenti nella formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 - previsto nel Decreto legge “Aiuti” - al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0. Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.
Tale intervento non è stato riconfermato dalla Legge di Bilancio 2022 pertanto la scadenza del credito d’imposta formazione 4.0, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017, art. 1, commi da 46 a 56) e da ultimo modificato e prorogato con la Legge di Bilancio 2021, resta confermata fino alla fine del 2022.
Con la pubblicazione del Decreto Aiuti, che entra in vigore oggi 18 maggio, vengono apportate le seguenti modifiche, che ci inducono a sperare in una possibile proroga della misura al 2023 e successivi.
- innalzamento aliquote del credito d’imposta solo per le piccole e medie imprese
- potranno godere in misura maggiorata le attività relative alla formazione del personale in grado di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:
- attività formative erogate dai soggetti individuati con apposito Decreto del Mise, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti;
- risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto.
- solo al soddisfacimento congiunto dei requisiti sopra indicati il credito d’imposta formazione 4.0 spetterà nelle seguenti misure:
- aliquota del 70% (anzichè 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;
- aliquota del 50% (anzichè 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;
- aliquota del 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.
- potranno godere in misura maggiorata le attività relative alla formazione del personale in grado di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:
- depotenziamento del credito d’imposta per le imprese che avviano il progetto di formazione successivamente all’entrata in vigore del Decreto Aiuti e non soddisfi i requisiti necessari per la maggiorazione delle aliquote
- il credito d’imposta spettante sarà ridotto come segue:
- aliquota del 40% (anzichè 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;
- aliquota del 35% (anzichè 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;
- aliquota del 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.
- il credito d’imposta spettante sarà ridotto come segue:
Di seguito sono riportate le indicazioni relative ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche dei progetti e alle modalità di fruizione del credito d'imposta:
Soggetti beneficiari | Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività. | ||||||||||||
Soggetti esclusi | Non possono beneficiare dell’agevolazione:
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Attività formative ammesse | Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Transizione 4.0”:
Non è più necessario ai fini del riconoscimento del credito d’imposta che lo svolgimento delle attività di formazione sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. | ||||||||||||
Attività formative NON ammesse | Non possono essere agevolate le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. | ||||||||||||
Spese ammissibili | Sono ammissibili:
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Spese non ammissibili | Non sono ammissilile le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità. | ||||||||||||
Misura del credito d'imposta | La rimodulazione di aliquote e massimali di credito d'imposta in misura inversamente proporzionale alla dimensione d’impresa, introdotta dalla legge di bilancio 2020 è confermata anche sul biennio 2021/2022 di proroga dell’incentivo, con una maggiorazione di aliquota nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017
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Modalità di fruizione del credito d'imposta | Il credito d'imposta è fruibile in unica soluzione subordinatamente all'acquisizione della certificazione contabile:
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Adempimenti | E’ necessaria una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisione legale dei conti. Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. | ||||||||||||
Cumulabilità | Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime previste dal Reg. (UE) n. 651/2014. |
Fonte: D.L. 17 maggio 2022, n. 50, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, G.U.R.I. 30 dicembre 2020, n. 322, s. 46, Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, Decreto 4 maggio 2018, G.U.R.I. 22 giugno 2018, n. 143