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Fondo di garanzia PMI: operazioni finanziarie a rischio tripartito

Fissate le modalità di intervento per le operazioni d’importo minore, fino a 120mila euro, cosidette a rischio tripartito per le quali è prevista un’equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, soggetto garante autorizzato e Fondo. Tale intervento prende avvio dal 15 marzo 2019.

Con decreto del 12 febbraio 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico approva le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per le “operazioni finanziarie a rischio tripartito”. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 15 marzo 2019. A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia, per richiedere che l’operazione di erogazione del credito verso una PMI sia assistita dalla garanzia del Fondo, esistono diverse modalità di intervento: a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori; b) riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti I contenuti essenziali relativi alle operazioni finanziarie a rischio tripartito sono di seguito sintetizzati:  l’importo dell’operazione finanziaria non può essere superiore a € 120 mila per singolo soggetto beneficiario; il soggetto garante e il soggetto finanziatore non possono acquisire garanzie reali, assicurative o bancarie sull’operazione finanziaria;

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