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Superbonus 110%: le novità dalla Legge di Bilancio

Introdotte nuove scadenze e percentuali per le detrazioni fiscali nella legge di bilancio a seconda del tipo di immobile da ristrutturare. Specifiche indicazioni per le aree colpite dal terremoto. 

La Legge di Bilancio 2022 proroga la maxi detrazione Superbonus 110 l'agevolazione, introdotta dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il Superbonus è un'agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi 

In particolare il calendario delle scadenze per usufruire della detrazione del Superbonus 110 viene così rideterminato:

  • scadenza: fino al 31 dicembre 2025
    • tipologia intervento: interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione
    • percentuale di detrazione pari al:
      • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
      • 70% per le spese sostenute nel 2024
      • 65% per le spese sostenute nel 2025
  • scadenza: fino al 31 dicembre 2023
    • tipologia intervento: interventi effettuati dagli IACP (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci
    • percentuale di detrazione pari al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,  a condizione che al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (per tali soggetti l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'applicazione del Superbonus 110 nei confronti degli Iacp è subordinata all'esistenza di specifici requisiti)
  • scadenza: fino al 31 dicembre 2022
    • tipologia interventoper gli interventi effettuati su unità immobiliari (villette) dalle persone fisiche
    • percentuale di detrazione, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, pari al 110% a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione resta al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Il Superbonus spetta in caso dei seguenti interventi trainanti:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Viene estesa fino al 31 dicembre 2025 la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (o emissione fattura). 

Sono esclusi dall'obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati, gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate. 

In caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l'obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

L'obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi non è previsto nei seguenti casi:
  • per gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate (anche nel caso di cessione del credito/sconto in fattura)
  • se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione viene ripartita in quattro quote annuali dello stesso importo.

Prorogato anche in bonus facciate ma la detrazione scende dal 90% al 60%.

 

Fonte: Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847, Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, G.U.R.I. 19 maggio 2020, n. 128, s.o. 21

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