Bonus genitori separati o divorziati: fino a 800 euro al mese
Definite regole e requisiti del Bonus che prevede un contributo fino a un massimo di 800 euro per 12 mensilità destinato ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.
Il bonus per aiutare padri e madri separati o divorziati messi in crisi economicamente dalle conseguenze provocate dalla pandemia rappresenta un prezioso strumento per le famiglie in difficoltà che permetterà loro di ricevere un aiuto fino a 800 euro.
Il governo ha stanziato 10 milioni di euro; il bonus verrà quindi erogato in base alla disponibilità del fondo e al numero dei richiedenti, fino all’esaurimento delle risorse. Il contributo ha una durata di un anno e verrà erogato mensilmente a ogni richiedente e potrà arrivare a 800 euro al mese per un totale di 9.600 euro all’anno.
Ai fini dell'operatività si attende, a breve, un avviso con il quale saranno definite le modalità e le istruzioni per presentare la domanda.
Possono richiedere il bonus sia i padri che le madri separati o divorziati, che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e solo se sussistono i seguenti tre criteri:
- avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro nell’anno in cui si chiede il sostegno
- dimostrare di aver subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a partire dall’8 marzo 2020 di almeno 90 giorni o in alternativa si deve dimostrare di aver avuto un calo del reddito di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020
- non aver ricevuto l’assegno di mantenimento o averlo ricevuto solo parzialmente nel periodo intercorente tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022
Per accedere al bonus dovrà essere invita apposita domanda che deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente:
- a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
- b) il codice fiscale;
- c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
- d) l'importo dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
- e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
- f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021;
- g) la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattoredeterminante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
- h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.
La firma in calce alla domanda è esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Inoltre, a pena di inammissibilità, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia del documento di identita' del richiedente;
- b) copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento.
Fonte: DPCM 23 agosto 2022