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Esonero contributivo assunzioni donne: al via alle domande

Dall'11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di fruizione dell'esonero, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021. L'esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali fino a 6mila euro all’anno, massimale ridotto per lavoro a tempo parziale.

L'art. 1 c. 16-19 della Legge di Bilancio ha modificato la misura dell'esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, introdotto dalla Legge Fornero, fermo restando il requisito dell’incremento occupazionale netto

Possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni di donne i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratrici nel biennio 2021-2022. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L’INSP, con il messaggio 5 novembre 2021, n. 3809, informa che dall’11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di autorizzazione all’INPS, utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale, e fornisce ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio le istruzioni operative e contabili relative alla fruizione dell’esonero, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021.

Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

  • enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

Restano escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.

Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 l'Inps ha riportato prime indicazioni operative per usufruire dell'esonero che è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

​Con il Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti ad integrazione di quanto già illustrato nella Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 precisando che:

  • il requisito dello "svantaggio" della lavoratrice deve ricorrere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell'eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l'incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;
  • il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all'art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all'art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
  • l'incentivo spetta, infine, anche nell'ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

 

Le assunzioni dovranno coinvolgere donne lavoratrici rientranti nella categoria occupazionale “svantaggiate”, tra le quali donne prive di impiego come definito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

I requisiti dovrano sussistere alla data di richiesta del beneficio. 

I rapporti di lavoro incentivati sono:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • part-time e subordinato “in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”;
  • somministrazione sia indeterminato che determinato.

Non potrà essere richiesto per rapporti di lavoro intermittente, apprendistato, domestico.

L’incentivo per assunzioni di donne prevede la decontribuzione totale, cioè del 100%, dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. Il beneficio viene concesso fino ad un massimo di 6.000 euro l’anno.

La durata dell’incentivo in caso di tempo determinato sarà di 12 mesi, 18 mesi tempo indeterminato, 18 mesi trasformazione a tempo indeterminato.

 

Fonte: Messaggio 5 novembre 2021, n. 3809, Messaggio 6 aprile 2021, n. 1421, Circolare 22 febbraio 2021, n. 32, Legge 30 dicembre 2020, n. 178

 

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