Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico: richieste dal 10 ottobre
Decolla la "Sezione speciale turismo" all’interno del Fondo di garanzia per la concessione di garanzie su finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica, innovazione digitale, investimenti e per garantire il fabbisogno di liquidità a favore di alberghi, stabilimenti balneari, parchi tematici e altri del comparto turismo, giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.
Finalmente operativa, dal 10 ottobre, la Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI introdotta con art. 2 del D.l. 6 novembre 2021, n. 152 disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Lo stesso decreto ha attivato il "Pacchetto Turismo" introducendo anche i seguenti aiuti:
- art. 1 Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche (vedasi articolo specifico)
- art. 3 Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo (vedasi articolo specifico)
- art. 4. Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (vedasi articolo specifico)
L'art. 2 Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico attiva la "Sezione speciale turismo" all'interno del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito Centrale – di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a cui potranno fare ricorso imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e per importi massimi fino a 5 milioni di euro per singola impresa. Potranno, altresì, accedere alla sezione speciale i giovani di età fino a 35 anni che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
La sezione speciale presenta una dotazione complessiva di 358 milioni di euro, di cui 100 milioni per il 2021, 58 per il 2022, 100 per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
La garanzia potrà essere rilasciata a:
- imprese alberghiere,
- strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all'aria aperta,
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici,
- giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.
Le garanzie su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti sono rilasciate per:
- interventi di riqualificazione energetica
- innovazione digitale
- per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti
La data di apertura è stata formalizzata con la Circolare n. 7 del 7 ottobre 2022, pubblicata da Mediocredito Centrale, gestore dell’intervento per conto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Turismo.
La Sezione Speciale Turismo prevede alcune significative deroghe alle vigenti disposizioni che regolano l’operatività del Fondo ampliando il raggio d’azione della garanzia pubblica a favore delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica e delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici).
In particolare, le modalità di intervento della Sezione Turismo prevedono:
- gratuità della garanzia
- importo massimo garantito pari a 5 milioni di euro
- ammissibilità delle imprese con un numero di dipendenti fino a 499 (small mid-cap)
- ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di operazioni non già garantite dal Fondo
- ammissibilità delle operazioni già erogate da non più di 3 mesi
- ammissibilità dei soggetti beneficiari con inadempienze probabili o esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate nei confronti del soggetto finanziatore
- abolizione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni presentate al Fondo
- concessione della garanzia senza valutazione del rating dell’impresa
- coperture sempre pari a 70% per la garanzia diretta e 80% per la riassicurazione
- possibilità di cumulare sul finanziamento, la garanzia del Fondo con altre garanzie reali senza alcun limite
Le garanzie della Sezione speciale possono essere rilasciate, per quanto compatibili, a valere su tutti i regimi di aiuto in vigore al momento della richiesta di ammissione, incluso il nuovo Temporary Crisis Framework. Ciò permette un maggior utilizzo del Fondo di garanzia evitando, per esempio, di saturare il plafond de minimis delle singole imprese beneficiarie.
Fonte: Circolare n. 7 del 7 ottobre 2022, D.l. 6 novembre 2021, n. 152