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Paola Cavallero: l’imposizione obbligatoria del vaccino anti covid-19 sarebbe incostituzionale?

Ai sensi dell’art. 32 della Costituzione l’obbligo vaccinale è legittimo perché vale il principio dell’interesse della collettività.

Nonostante il pensiero di autorevoli giuristi sul punto non sia univoco, il Prof. Giovanni Maria Flick e il Prof. Sabino Cassese concordano nel ritenere che l’obbligo vaccinale è costituzionale sulla scorta del disposto dell’articolo 32 della Costituzione che da un lato tutela il cittadino nel suo diritto alla salute e nella sua libertà di scegliere le cure, dall’altro riconosce un interesse pubblico alla salute, che può comportare l’obbligo per i singoli a sottostare a trattamenti disposti solo in forza di legge e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La norma tutela la salute non solo come ‘fondamentale diritto dell'individuo’ ma anche come ‘interesse della collettività’ al contenimento della pandemia che ha provocato un elevatissimo numero di decessi, portando il Sistema sanitario nazionale al collasso, generando la crisi economica di molte attività imprenditoriali e finendo per innescare a domino una serie di problemi a livello di sicurezza sanitaria, economica, sociale del nostro Paese.

Il perimetro costituzionale dell’eventuale obbligo è segnato dall’art. 32 della Costituzione: ai sensi di tale norma l’obbligo vaccinale è legittimo perché vale il principio dell’interesse della collettività.

Se la libertà di salute di ciascuno oltrepassa l’interesse della comunità si può intervenire con un provvedimento restrittivo che deve essere necessariamente un atto legislativo e deve rispettare la persona in forza del principio che chiunque dimostri con certificazioni che il vaccino è in grado di mettere in pericolo la propria salute, perché portatore di alcune fragilità, può sottrarsi all’obbligo.

Cioè a dire, la vaccinazione di massa quale soluzione per stroncare la trasmissione del virus: tutti sarebbero chiamati a fare la propria parte vaccinandosi salvo l’esistenza di patologie accertate incompatibili con la somministrazione del vaccino, caso in cui l'obbligo di solidarietà verrebbe meno.

Dal punto di vista della legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, non vi sarebbe alcun dubbio anche per i Prof. Giancarlo Coraggio e Cesare Mirabelli, rispettivamente Presidente ed ex Presidente della Corte Costituzionale: la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere legittimo tale obbligo. Giancarlo Coraggio ha dichiarato che “La possibilità di trattamenti sanitari obbligatori è prevista dalla Costituzione, ma richiede una legge (…) Nelle nostre sentenze abbiamo scritto che, in primo luogo, serve la certezza dei dati scientifici, attestata dalle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali competenti. In secondo luogo, è necessaria l’accertata responsabilità, per la tutela della salute e della vita dei cittadini, di un così pervasivo intervento”.

Cesare Mirabelli, intervistato dal Messaggero, ha sostenuto che “se si vuole procedere con rapidità si può adottare un decreto legge» per l’obbligo vaccinale, che poi -ovviamente- deve essere convertito in Parlamento. I trattamenti sanitari obbligatori sono possibili, sono ammessi dalla nostra Costituzione, tuttavia occorre una legge che li disponga e devono essere adeguatamente giustificati”.

La Corte Costituzionale si è pronunciata più volte sulla materia, a partire dalla sentenza n. 258/1994 per arrivare alla più recente sentenza n. 5/2018 (relatore e redattore l’allora giudice costituzionale e ora Ministro della Giustizia, Marta Cartabia ) delineando i presupposti - che potranno essere utili, in futuro, nel caso in cui si decidesse di intraprendere tale strada - acchè l’obbligo vaccinale possa ritenersi compatibile con i principi dell’art. 32 della Costituzione: i principi costituzionali subordinano la legittimità dell’obbligo vaccinale all’imprescindibilità di un “corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite”. Sul punto, “la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’articolo 32 Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività”. In particolare, la Consulta ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 Costituzione se: 

  • a) il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
  • b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
  •  c) se, nell’ipotesi un danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (v. sentenze nn.258/1994 e 307/1990). "Dunque, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici" e il loro "contemperamento lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo". "Questa discrezionalità - si legge ancora nella sentenza- deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)".

In uno scenario pandemico, la tutela del diritto alla salute deve essere ispirata ad un principio di solidarietà che, nel bilanciamento tra libertà individuale e interesse collettivo, faccia propendere per il secondo.

In ogni caso, alcun obbligo potrà essere imposto senza l’intervento del legislatore, attraverso una legge o comunque una fonte primaria, necessitato dalla previsione costituzione dell’art. 32 secondo comma della Costituzione.

 

La vaccinazione anti Covid tra obbligo e libertà 

Nella situazione che stiamo vivendo, che mette a rischio la vita e la salute pubblica e individuale, è doveroso porre in essere tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale attraverso l’adesione consapevole.

Gli esperti concordano sulla necessità di dare un messaggio forte a quella fetta della popolazione che esita o continua a dire no all’immunizzazione attraverso una campagna efficace di informazione sull’importanza della profilassi e della vaccinazione nell’ambito di un processo di prevenzione.

Per mantenere il modello della persuasività, che parrebbe essere quello ottimale rispetto ad uno basato su obblighi giuridici rigorosi, l’auspicio è che coloro che sono a favore della libertà di scelta si convincano quanto prima a proteggersi attraverso le campagne di comunicazione e di informazione istituzionale, se del caso, con incentivi, disincentivi, raccomandazioni più o meno pressanti.  

E ciò per se stessi e per gli altri...

E’ il tempo della responsabilità: vaccinarsi vuol dire assumere una decisione rispettosa e civica, che può rappresentare un segnale di fiducia verso la scienza anche per coloro che, pur non escludendo a priori la vaccinazione, stanno ancora attendendo i risultati delle sperimentazioni su un vaccino nei confronti del quale la stessa comunità scientifica (è stata) è divisa ed incerta sulla sua copertura, efficacia, durata, effetti indesiderati.

Tutti gli ‘attori’ in gioco devono operare in sinergia anche vengano adottate in modo condiviso le soluzioni più appropriate a salvaguardia della salute della collettività, nel rispetto del principio solidaristico e del bilanciamento degli interessi pubblici ed individuali.

Perché è dal successo della campagna vaccinale che può arrivare il più grande sostegno alla ripresa economica e sociale: sulla campagna vaccinale si gioca la credibilità del nostro Paese italiana e dell’Europa, la sua coerenza costituzionale e la partita fondamentale per sconfiggere la pandemia. Perché prima e meglio si adempirà a questo compito/dovere, meglio e prima si potranno riaprire e rilanciare le attività e i cittadini potranno riprendere in mano le loro vite riaprendosi alla socialità.

 

Paola Cavallero

Senior Associate Lawyer at Mainini & Associati

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