Bonus verde: sistemazione terrazze, giardini e aree scoperte
Prorogato in Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2024 è possibile ottenere una detrazione Irpef del 36% per interventi su giardini e terrazze.
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 il "bonus verde", l'agevolazione fiscale per gli interventi straordinari riguardanti la sistemazione di terrazzi, giardini e aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante.
Il bonus può essere richiesto sia dai proprietari degli immobili, che dagli affittuari e dai detentori di nuda proprietà oppure dai titolari di un diritto reale (stiamo parlando di contratti di usufrutto, uso, abitazione oppure superficie). Il bonus spetta anche nel caso di interventi da apportare alle aree esterne di un condominio sempre fino ad un importo massimo raggiungibile di 5 mila euro per unità abitativa inclusa all'interno dello stabile.
Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per un massimo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare e da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. La detrazione massima ottenibile, pertanto, è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile e deve essere richiesta in sede di dichiarazione dei redditi. A differenza di altri bonus, il bonus verde non è convertibile in sconto in fattura oppure con cessione del credito.
Ad esempio, cosa succede al bonus verde in caso di passaggio di proprietà dell'immobile o di cessazione dello stato di locazione o comodato?
- in caso di vendita prima che siano trascorsi i 10 anni di godimento della detrazione è previsto che il diritto al beneficio delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
- in caso di successione ereditaria, ossia nel caso di decesso del soggetto avente diritto alla detrazione, le quote residue di cui questi non potrà godere si trasferiscono di diritto all'erede o agli eredi che conservano materialmente la detenzione dell’immobile.
- l'inquilino o il comodatario, che hanno eseguito gli interventi, continueranno a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento (10 anni)
Come riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli interventi ammessi alla detrazione del 36% riguardano:
- non soltanto la sistemazione a verde di aree scoperte private che comprendono anche i lavori di restauro di giardini storici, i lavori di creazione degli impianti di irrigazione, la riqualificazione di aree erbose, e la realizzazione di pozzi;
- ma anche per la realizzazione delle cosiddette "coperture a verde" (l'utilizzo di piante e terreno per coprire superfici inclinate) ed i tanto gettonati giardini pensili;
- anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi (non si potrà però richiedere per la creazione di un nuovo giardino che sia inserito all'interno del progetto di un nuovo immobile previsto da una gara di appalto)
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica nel caso di giardini già esistenti e che non sia però connessa ad alcun intervento più esteso che sia innovativo o modificativo;
- i lavori in economia (in altre parole, i lavori in totale autonomia, in prima persona o ricorrenti a lavoratori autonomi, ma non ad imprese);
- l'acquisto di attrezzature per la manutenzione della propria area verde.
Per poter ottenere il bonus verde è obbligatorio:
- che tutte le fatture e ricevute relative al pagamento degli interventi sul proprio giardino o area verde siano effettuati in maniera tracciabile.
- compilare un'autodichiarazione dove si specifica l'importo di tutti gli interventi eseguiti e si dichiara che essi sono tutti reali e a norma di legge (nonché ammissibili ai fini del bonus).
- le spese andranno poi dichiarante nel quadro E del modello 730 con il codice 12. A quel punto sarà l'Agenzia delle Entrate ad effettuare un controllo della correttezza della richiesta.
Fonte: Articolo 1 comma 38 della Legge 234/2021, Articolo 1, comma 76 della Legge n. 178/2020, Articolo 10 del Decreto legge n. 162 del 2019, Circolare 19 maggio 2019, n. 13, Articolo 1 comma 68 della Legge n. 145 del 2018, Articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017