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Sicurezza sul lavoro: in arrivo nuovi interventi in aggiunta a quelli già adottati dal Ministero del Lavoro negli ultimi 16 mesi

“Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro. Andremo avanti per attuare quanto già adottato da quando il Governo si è insediato. Ma altro sarà fatto. Questo è il momento del cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita, della vicinanza alle loro famiglie e dell’accertamento dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria, alla quale si sta fornendo ogni supporto necessario attraverso il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e i Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro”. Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, all’indomani della tragedia in un cantiere di Firenze. 

Nei prossimi giorni, in Consiglio dei Ministri, sarà licenziato un nuovo pacchetto di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela della sicurezza nella filiera degli appalti.

Misure che si aggiungono ai diversi interventi adottati negli ultimi 16 mesi per rendere i luoghi di lavoro – e quindi i lavoratori – più sicuri. A cominciare dalle maggiori risorse messe a disposizione dall’Inail per il 2024 per finanziare la formazione e la prevenzione e sostenere le aziende virtuose, pari a 1,5 miliardi di euro (il doppio rispetto al 2023).

A seguito dell’ingresso in organico presso l’Ispettorato del Lavoro di 850 ispettori tecnici nel 2023, inoltre, le ispezioni nei luoghi di lavoro nel corso del 2024 saliranno da 70 a 100 mila.

Nessun arretramento, rispetto a quanto riportato da alcuni organi di stampa, dunque, per quanto riguarda i controlli e la formazione.

Il Ddl lavoro, attualmente in discussione in Parlamento, infatti, non contempla in alcun caso l’eliminazione dell’obbligo di badge per gli operai dei cantieri edili. Più semplicemente, la norma intende semplificare il quadro normativo abrogando norme pressoché identiche in materia di tessere di riconoscimento (commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006). Identico obbligo è, infatti, già previsto dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale «Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro».

Quanto alle 16 ore obbligatorie di formazione, al momento non è intervenuta alcuna modifica dell'accordo Stato-Regioni esistente. Il confronto con le parti sociali, ancora in corso, ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo relativo ad una migliore valutazione del rischio e la conseguente individuazione delle ore di formazione da svolgere sulle specifiche attività. Quindi, non uno standard uguale per tutti bensì una migliore profilazione della formazione necessaria.

A titolo esemplificativo, nel corso del 2023 è stata approvata l’estensione dell’assicurazione a carico dello stato di tutte le attività svolte negli ambienti per studenti, docenti e personale scolastico. Così come sono state previste norme più stringenti sui programmi di alternanza scuola – lavoro e un fondo risarcimento anche per i familiari delle vittime di infortuni collegati alle attività scolastiche.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

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