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Credito d'imposta Società Benefit: al via alle domande

Le imprese che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021, potranno presentare domanda per richiedere il credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza. 

Stabili i termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Bonus in favore delle Società benefit. L'agevolazione, introdotta dal Decreto Rilancio, viene concessa sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza, fino ad un importo massimo di 10mila euro.

Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

Le società Benefit devono perseguire tale finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente e la loro gestione manageriale richiede un necessario bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività.

Queste finalità devono essere direttamente contenute nell’atto costitutivo o nello statuto della Società Benefit, con indicazione specifica nell’oggetto sociale e sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile e sostenibile, mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e dall’altro, l’effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei sopraindicati ambiti. 

Le risorse stanziate per finanziare il credito d'imposta sono pari a 7 milioni di euro.

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:

  • sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;
  • disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021

  • le spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese;
  • le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Non sono considerate ammissibili le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l’anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L'ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022.

 

Fonte: Decreto 4 maggio 2022, Decreto 12 novembre 2021

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