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Rottamazione quater cartelle: slittano i termini

Slittano di due mesi i termini per aderire alla Rottamazione quater e di conseguenza anche le scadenze successive. La nuova scadenza per aderire è posticipata al 30 giugno. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato le istruzioni per la domanda da presentare esclusivamente in via telematica entro il prossimo 30 aprile. Potranno essere rottamati i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (sopra i mille euro), anche se ricompresi in precedenti Rottamazioni e Rateizzazioni che risultano decadute per mancati pagamenti.

Con comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze si ufficializza la proroga di due mesi per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252).

Il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

La Legge di Bilancio 2023 (197/2022) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti "Rottamazioni" che risultano decadute per mancati pagamenti.

Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Di seguito sono riportate le indicazioni per aderire alla definizione agevolata (Rottamazione-quater):

  • Debiti "definibili": imposte, tasse e tributi che rientrano nella definizione agevolata (Rottamazione-quater)
    • La Definizione agevolata (Rottamazione-quater) riguardi tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
      • contenuti in cartelle non ancora notificate;
      • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
      • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
  • Imposte, tasse e tributi che NON rientrano nella definizione agevolata (Rottamazione-quater)
    • I carichi relativi a:
      • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
      • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
      • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
      • risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
      • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
      • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa
  • Decadenza definizione agevolata (Rottamazione-quater)
    • Si decade dalla definizione agevolata in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di una delle rate del piano di dilazione.
  • Presentazione domanda definizione agevolata (Rottamazione-quater)
    • Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
      • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata
      • in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.
    • N.B.:
      • E' possibile aderire alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater) anche per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso e non per tutta la cartella/avviso, è possibile indicare anche il riferimento del singolo carico.
      • Per chi ha un pignoramento presso terzi in atto è bene sapere che la sola presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata lo sospende. Con il pagamento della prima rata, invece, il pignoramento viene definitivamente estinto. Le somme dovute a terzi, precedentemente vincolate dal pignoramento, quindi, vengono svincolate e rientrano pienamente nella disponibilità del possessore.
  • Presentazione domanda definizione agevolata (Rottamazione-quater) - Sovraindebitamento 
    • È possibile aderire alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater) anche per i carichi, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.
    • In questo caso, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.
    • Il modello DA-LS-2023 e le relative modalità di presentazione non sono da utilizzare per l’adesione alla Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non sono interessati da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del D.Lgs. n. 14/2019.
  • Fase 1) Presa in carico della domanda di definizione agevolata (Rottamazione-quater) da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
    • Nel caso di presentazione della domanda in area riservata l'iter è il seguente: 
      • Agenzia delle entrate-Riscossione invia una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023)
    • Nel caso di presentazione della domanda in area pubblica l'iter è il seguente:  
      • Agenzia delle entrate-Riscossione invia una prima e-mail all'indirizzo che hai indicato nella domanda, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
    • Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
    • infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
  • Fase 2) Accoglimento e procedure della domanda di definizione agevolata (Rottamazione-quater) da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
    • Entro il 30 settembre 2023 l'Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente una "Comunicazione" di:
      • accoglimento della domanda, contenente:
      • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (Rottamazione-quater);
      • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
      • i moduli di pagamento precompilati;
      • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
      • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
  • Procedure e inadempienze
    • A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili”) della Definizione agevolata (Rottamazione-quater):
      • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
      • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
      • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda;
      • non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
      • a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti "definibili"), siano sospesi:
        • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
        • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

 

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate-Riscossione

 

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