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Aiuti a sostegno del benessere e della salute animale

Pubblicati i nuovi criteri per la concessione alle microimprese agricole, singole o associate, di un contributo per il pascolo di bovini pari a 150 euro per ogni capo ammissibile sino ad numero massimo di 20 capi di bestiame all'anno. Le domande per la concessione devono essere presentate prima dell’inizio dell’attività di pascolo e in ogni caso entro il 15 luglio dell'anno di riferimento.

La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha pubblicato i nuovi criteri che disciplinano le modalità di concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Possono beneficiare degli aiuti microimprese agricole, singole o associate detentrici di animali e con sede operativa in provincia di Bolzano, in possesso dei seguenti requisiti: operare nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; essere attestati come agricoltori in attività; impegnarsi volontariamente a realizzare interventi consistenti in impegni a favore del benessere anomale. L’impegno ha la durata di un anno. Sono escluse dal beneficio, le imprese in difficoltà e le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. L'aiuto viene concesso per il pascolo di bovini di età compresa tra i 5 mesi e i 3 anni; l'età minima è ridotta a 3 mesi se gli animali provengono da allevamenti di vacche nutrici non attive nella produzione lattiera. La data di riferimento per la determinazione dell'età

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