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Esonero contributivo assunzioni giovani under 36: chiarimenti

Indicazioni operative per fruire dell'esonero, pari al 100% dei contributi previdenziali fino a 6mila euro all'anno, per le assunzioni di giovani under36 anni.

L'art. 1 c. 10-15 della Legge di Bilancio ha introdotto la misura dell'esonero contributivo per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022

Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021 l'Inps ha riportato prime indicazioni operative per usufruire dell'esonero che è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Ai fini dell'operatività si dovrà attendere l'approvazione riguardante la compatibilità con il “Quadro temporaneo europeo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), quindi solo a conclusione del procedimento saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura, in particolare sulla modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

La misura intende promuovere l’occupazione giovanile stabile grazie a un esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi e un limite massimo di 6.000 euro annui, riproporzionati in caso di contratto part-time. 

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e spetta per:

  • nuove assunzioni a tempo indeterminato e per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione effettuate nel biennio 2021-2022, 
  • di soggetti che, alla data dell’evento non abbiano compiuto 36 anni di età e non abbiano mai avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato.

I rapporti di lavoro incentivati sono:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • part-time e subordinato “in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”;
  • somministrazione sia indeterminato che determinato;
  • rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo in una cooperativa

Non potrà essere richiesto per rapporti di lavoro intermittenteapprendistatodomestico e per il personale con qualifica dirigenziale.

 

Fonte: Circolare 12 aprile 2021, n. 56, Legge 30 dicembre 2020, n. 178

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