Incentivi per l'assunzione di lavoratori con disabilità
Fornite dall'INPS le istruzioni operative per l'accesso agli incentivi da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici. L'incentivo economico spetta sia per le assunzioni di persone con disabilità già in corso, con decorrenza dall'1° gennaio 2016, che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati, è rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali e varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
L'Inps con propria circolare, ha fornito le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità. A seguito delle modifiche introdotte all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dall'articolo 10 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), al quale sono trasferite, per la corresponsione degli incentivi, risorse annuali pari ad € 20.000.000. La richiesta di fruizione deve essere inviata all'Istituto mediante apposite procedure telematiche. Il beneficio può essere autorizzato fino all'esaurimento delle risorse specificamente stanziate. Di seguito si riportano in sintesi le caratteristiche dell'incentivo e le modalità per ottenerlo: Datori di lavoro che possono accedere al beneficio L'incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore. Rientrano tra i datori di lavoro ammessi a godere del beneficio anche gli enti pubblici