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Indennizzo dei danni

Pubblicati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli nonché per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il regolamento che disciplina i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli nonché per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e) e 39, commal 1 lettera a bis) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). In particolare, la Regione è autorizzata a: a) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ivi comprese le produzioni ittiche, e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'ottanta per cento del danno accertato; b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'ottanta per cento del danno accertato. c) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli. Il presente regolamento non si applica ai danni imputabili a fauna

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