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#CuraItalia: sostegno alla liquidità delle imprese

Analizziamo le principali misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario: limiti alla revoca degli affidamenti bancari, sospensione dei pagamenti di mutui e leasing, potenziamento del Fondo di Garanzia. 

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Cura Italia per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) in atto nel nostro Paese, analizziamo i principali interventi inseriti nel Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Seguite la pagina della trasmissione televisiva Ok Italia Parliamone, condotta dal nostro direttore Massimo Maria Amorosini,  per essere aggiornati sul funzionamento delle singole misure adottate dal Decreto #CuraItalia, ed allo stesso tempo per chiedere chiarimenti e fare interventi sui temi oggetto degli approfondimenti.

Ricordiamo che, trattandosi di decreto-legge, le misure e i fondi, per essere operative e diventare legge dello Stato, dovranno essere discusse e approvate da Camera e Senato entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso.

Liquidità alle micro, piccole e miedie imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49 - D.L. 17/3 2020, n. 18)

Soggetti beneficiari e misure di sostegno

Alle micro, piccole e medie imprese con sede in Italia la garanzia del Fondo, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è:

  • concessa gratuitamente;
  • l'importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell'80% e per la riassicurazione del 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
  • per ciascuna operazioni di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
  • ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (calcolabile tramite Bancopass, scegliendo alla richiesta  "Selezionare Centrale Rischi" l'opzione "Nessuna");
  • è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.

Inoltre, possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

Inoltre, per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell'80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.

Come accedere alle misure di sostegno

Per accedere al Fondo, l’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l'impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.

Il Decreto Cura Italia anticipa che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplinerà le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. 

 

Limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)

Soggetti beneficiari

Le misure di sostegno finanziario sono concesse alle micro, piccole e medie imprese con esposizioni debitorie "in bonis" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazione in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19".

Per esposizioni in bonis si intende: esposizioni debitorie che non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

Misure di sostegno

Le micro, piccole e medie imprese, possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  2. sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
  3. viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%:

  • sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
  • sui prestiti rateali (punto 2);
  • sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3).
Come accedere alle misure di sostegno

Le micro, piccole e medie imprese dovranno inoltrare comunicazione alle banche/enti finanziatori corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

 

Liquidità alle imprese di grandi dimensioni colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57 - D.L. 17/3 2020, n. 18)

Soggetti beneficiari

Imprese di grandi dimensioni che non rientrano nel raggio d’azione del Fondo di garanzia PMI che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza coronavirus.

Misure di sostegno

Per le imprese di grandi dimensioni che non rientrano nel raggio d’azione del Fondo di garanzia PMI, l’iniezione di liquidità avverrà attraverso l’intervento di Cassa depositi e prestiti

Tale intervento permetterà di facilitare l’accesso al credito per le imprese durante questa fase di emergenza e incertezza.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea. 

Cassa Depositi e Prestiti  garantirà finanziamenti fino a 10 miliardi, che le banche potranno destinare alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica. Questo, sarà possibile grazie ad uno stanziamento pubblico di 500 milioni di euro.

Come accedere alle misure di sostegno

Si attende emanazione di direttive da parte di Cassa depositi e prestiti.

 

Fonte: D.L. 17 marzo 2020, n. 18

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