Coronavirus: riconoscimento "causa di forza maggiore"
Le chiusure e le limitazioni imposte in Italia e nel mondo mettono molte imprese in crisi nell'adempimento di forniture e servizi contrattualizzati. Diventa prioritario il riconoscimento dell’emergenza Covid, e delle connesse misure di urgenza adottate per contenerla, come causa di forza maggiore.
ll Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato a Unioncamere, CCIAA e Associazioni imprenditoriali, una circolare sulla possibilità, per le stesse Camere, di rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per il contenimento dell'epidemia.
Tali dichiarazioni saranno rilasciate in lingua inglese e con riferimento ai contratti con controparti estere, affinché le imprese possano esibirle a queste ultime per giustificare l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali già assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
Le clausole presenti in molti contratti di fornitura con l'estero comportano infatti la necessità di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore.
L’inadempimento contrattuale è definito dall’art. 1218 c.c.: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». La forza maggiore è invece indicata nell’art.1256 c.c. in cui si dice che: «l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa “impossibile”». Va ricordato che “causa a sé non imputabile” non è ogni fattore che abbia posto il debitore nell’impossibilità di adempiere al contratto, ma quei fattori che:
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Le Camere di commercio potranno quindi attestare di aver ricevuto dall'impresa una dichiarazione in cui, questa afferma di non aver potuto assolvere agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico