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Coronavirus: riconoscimento "causa di forza maggiore"

Le chiusure e le limitazioni imposte in Italia e nel mondo mettono molte imprese in crisi nell'adempimento di forniture e servizi contrattualizzati. Diventa prioritario il riconoscimento dell’emergenza Covid, e delle connesse misure di urgenza adottate per contenerla, come causa di forza maggiore.

ll Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato a Unioncamere, CCIAA e Associazioni imprenditoriali, una circolare sulla possibilità, per le stesse Camere, di rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per il contenimento dell'epidemia.

Tali dichiarazioni saranno rilasciate in lingua inglese e con riferimento ai contratti con controparti estere, affinché le imprese possano esibirle a queste ultime per giustificare l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali già assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

Le clausole presenti in molti contratti di fornitura con l'estero comportano infatti la necessità di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore. 

L’inadempimento contrattuale è definito dall’art. 1218 c.c.: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

 La forza maggiore è invece indicata nell’art.1256 c.c. in cui si dice che: «l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa “impossibile”».

Va ricordato che  “causa a sé non imputabile” non è ogni fattore che abbia posto il debitore nell’impossibilità di adempiere al contratto, ma quei fattori che:

  • sono superiori alla diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per adempiere al contratto,
  • comportino delle conseguenze che il debitore non può contrastare con eguale diligenza.

 

Le Camere di commercio potranno quindi attestare di aver ricevuto dall'impresa una dichiarazione in cui, questa afferma di non aver potuto assolvere agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

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