Bonus locazioni 2021 estensione e proroga
Bonus locazioni, da gennaio a maggio 2021, a imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 10milioni. Il calo del fatturato passa dal 50% al 30%. Alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator il bonus è prorogato fino a luglio.
Il nuovo decreto legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19 approvato dal Consiglio dei ministri prevede l'estensione e la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
Il credito d'imposta per i canoni di locazione sarà riconsciuto per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro che hanno registrato perdite del 30% nei confronti tra 1° aprile 2020-30 marzo 2021 e lo stesso periodo 2019-2020. Alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator il bonus locazioni viene ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021.
Il bonus locazioni 2021 è riconosciuto a condizione che la somma dovuta venga pagata entro il 2021. Resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di cedere il credito d’imposta sugli affitti.
L’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, era stata introdotta dall'art. 28 del Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione in L. n. 77/2020) e successivamente prorogata dai decreti “Ristori” e da ultimo con l'art. 1, comma 602, della Legge di Bilancio 2021.
Di seguito sono riportate le indicazioni relative al Bonus locazione fuibile secondo quanto stabilito dal Decreto Imprese:
Soggetto beneficiario | Potranno fruire del credito di imposta per gli affitti:
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Misura dell'agevolazione | Il credito d'imposta spetta:
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Fruizione dell'agevolazione | Il credito di imposta può essere:
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Normativa di riferimento | Con Circolare del 20 agosto 2020, n. 25/E, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti in relazione al credito d'imposta qui in esame. Con provvedimento del 1° luglio 2020, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di cessione
Con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso di cessione del credito d’imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.
I cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta ceduti con le stesse modalità previste per i soggetti cedenti. I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione dai cessionari sin dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare, a cura degli stessi, telematicamente all’Agenzia delle entrate. IMPORTANTE:
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Fonte: Legge 30 dicembre 2020, n. 178, G.U.R.I. 30 dicembre 2020, n. 322, s. 46, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, D.L. 9 novembre 2020, n. 149, G.U.R.I. 9 novembre 2020, n. 279, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, G.U.R.I. 28 ottobre 2020, n. 269, Legge 13 ottobre 2020, n. 126, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, Provvedimento 1 luglio, Prot. n. 250739/2020, Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, Risoluzione 6 giugno 2020, n. 32/E, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, G.U.R.I. 19 maggio 2020, n. 128, s.o. 21