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Bonus acqua potabile: al via le richieste

Da oggi e fino al 28 febbraio via alle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021. Il credito d'imposta del 50% per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e a ridurre il consumo di contenitori di plastica.

Operativo il Bonus acqua potabile, il credito d'imposta del 50% riconosciuto per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 1087-1089). In particolare, da oggi 1 febbraio e fino al 28 febbraio è possibile comunicare le spese sostenute lo scorso anno, inviando il modello - pdf tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Una volta ricevuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus. Per le spese sostenute quest’anno, invece, le comunicazioni andranno inviate nel 2023.

Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l’anno 2021 e 2022.  L’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Con provvedimento del 16 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di fruizione del bonus acqua potabile. Viene approvato il modello per la comunicazione delle spese, che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea in analogia a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Il bonus spetta ai seguenti soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo:

  • persone fisiche
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
  • enti religiosi civilmente riconosciuti

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. 

La legge di Bilancio 2022 ha inoltre prorogato l’agevolazione anche per le spese che verranno sostenute nel 2023. L’obiettivo del bonus è razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica.

L’importo massimo della spesa su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento, sono fatti salvi i comportamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile:

  • dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus o in compensazione tramite modello F24;
  • dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.

 

Fonte: Provvedimento 16 giugno 2021, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 c. 1087-1089, G.U.R.I. 30 dicembre 2020, n. 322, s. 46

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