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Decreto Sostegni bis: domanda contributo integrativo

Da oggi è possibile richiedere il contributo integrativo che sarà calcolato in base alla perdita media mensile registrata tra aprile 2020 e marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.

Il Decreto Sostegni bis, alias Decreto Imprese, lavoro e professioni, ha stanziato 8 miliardi di euro da destinare alle imprese e titolari di partita IVA introducendo tre nuovi contributi a fondo perduto per "ristorare, seppur parzialmente" le imprese danneggiate dal Covid. 

L'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità e i termini per poter richiedere il Contributo alternativo, la seconda tispologia di contributo intrdotta dal Decreto Sostegni bisL’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata via web dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021. Qualora la presentazione venga effettuata tramite invio telematico, la trasmissione potrà essere effettuata a partire dal 7 luglio 2021 fino al 2 settembre 2021Attenzione: Come previsto dalla norma, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021.

Le tre tipologie di contributo sono:

a) Cosa prevede il Decreto Sostegni bis per coloro che hanno già richiesto e ottenuto il contributo a valere sul primo Decreto Sostegni?

  • 1) Seconda tranche contributo automatico
    • Chi ha già chiesto e ottenuto il contributo previsto dal primo Decreto Sostegni riceverà in maniera automatica lo stesso importo e sarà erogato nelle stesse modalità del primo contributo (bonifico o credito d’imposta). Non è pertanto necessario presentare un’ulteriore istanza all’Agenzia delle Entrate.
  • 2) Contributo alternativo
    • Chi ha già ricevuto i contributi del primo Decreto Sostegni riceverà in maniera automatica lo stesso importo ma potrà presentare domanda per ottenere un conguaglio derivante dall'applicazione del nuovo parametro. Il calcolo del contributo alternativo spettante si effettua applicando le stesse percentuali del primo Decreto Sostegni alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020
    • Nel caso in cui la somma già incassata sia superiore a quella richiesta con la nuova domanda, non si procede al conguaglio a sfavore del contribuente.
    • La modalità di richiesta del contributo a fondo perduto alternativo andrà presentata secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
  • 3) Contributo aggiuntivo su calo utile
    • Il Decreto Sostegni bis riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
    • Tale contributo aggiuntivo sommato a quelli ricevuti con il Decreto Sostegni e Sostegni bis non potrà essere superiore a 150mila euro.
    • La domanda dovrà essere presentata in base alle modalità individuate con apposito provvedimento dall’Agenzia delle Entrate. 
    • L’istanza per il riconoscimento del contributo potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

b) Cosa prevede il Decreto Sostegni bis per coloro che NON hanno richiesto il contributo a valere sul primo Decreto Sostegni?

  • 1) Richiedere entro il 28 maggio il contributo applicando le aliquote previste dal primo Decreto Sostegni. Tale domanda consentirà di ricevere la seconda tranche di pari importo in maniera automatica.
  • 2) Fare domanda (i termini saranno definiti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate) per richiedere il contributo alternativo riparametrato al periodo primo aprile 2020 – 31 marzo 2021, applicando alla perdita di fatturato media mensile le nuove aliquote, più convenienti, ovvero:
    • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
    • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
    • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
    • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
    • 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

 

Di seguito sono riportate le indicazioni relative ai soggetti beneficiari, alle attività che riceveranno il ristoro e il coefficente per calcolare l'entità del Contributo Alternativo o di Conguaglio del Decreto Sostegni bis:  

Calcolo richiesta contributo

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

  • Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
    • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
    • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
    • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
    • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
    • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
  • Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
    • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
    • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
    • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
    • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
    • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Come si richiede

Per ottenere il contributo dovà essere presentata apposita istanza, da presentare in via telematica mediante:

  • procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia, dal 5 luglio 2021 al 2 settembre  2021
  • software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico, dal 7 luglio 2021 al 2 settembre  2021

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti e i dati necessari per il calcolo del contributo spettante;
  • l’IBAN del richiedente il contributo;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta;
  • le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
  • l’importo del contributo, se rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti massimi;
  • il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un'impresa unica i codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa da indicare nel quadro B.
Come viene erogato

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo. Su specifica scelta irrevocabile del richiedente, il contributo può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione.

 

Fonte: Provvedimento 2 luglio 2021, Decreto 25 maggio 2021, n. 73, Risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E, Provvedimento del 29 marzo 2021, Provvedimento del 23 marzo 2021, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Provvedimento del 23 marzo 2021

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