Crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese
Definiti termini e modalità di fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese. Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il credito d'imposta del 20% inviando telematicamente l'apposito modello a partire dal 12 aprile fino al 3 maggio. Per il credito d'imposta per gli aumenti di capitale, che varia del 30% al 50%, l'istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.
Nell’ambito delle "misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" con il Decreto Rilancio (art. 26 c. 4 e 8, D.L. 34/2020) sono stati introdotti due crediti d’imposta per gli aumenti di capitale delle imprese e l’istituzione di un “Fondo Patrimonio Pmi” per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione.
La finalità è quella di stimolare gli investimenti in società italiane di piccole-medie dimensioni che abbiano subìto una sensibile riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riconoscendo un'agevolazione sia all'investitore che all'impresa conferitaria, con destinazione di risorse per complessivi 2 miliardi di euro nel 2021:
- credito d'imposta a favore degli investitori (art. 26, comma 4, del Decreto Rilancio)
- pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.
- credito d'imposta a favore delle società conferitarie (art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio)
- pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 10 agosto 2020 ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta.
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 11 marzo 2021 ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese.
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Di seguito sono riportate le caratteristiche principali dello strumento agevolativo:
Soggetti investitori | Sono ritenuti beneficiari del credito d'imposta a favore degli investitori (art. 26, comma 4, del Decreto Rilancio) i soggetti che effettuano :
Sono esclusi:
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Soggetti conferitari | Sono ritenuti beneficiari del credito d'imposta a favore delle società conferitarie (art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio):
Sono esclusi:
Caratteristiche del conferimento:
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Entità dell'agevolazione | Il credito d'imposta spetta all'investitore:
Il credito d'imposta spetta alle società conferitarie:
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Modalità di fruizione | I crediti d’imposta sono riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti. Il credito d’imposta per i conferimenti in società è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione. Il credito d’imposta per gli aumenti di capitale è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021 |
Fonte: Provvedimento 11 marzo 2021, Decreto 10 agosto 2020, Legge 17 luglio 2020, n. 77, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 26 c. 4 e 8