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Crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese

Definiti termini e modalità di fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese. Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il credito d'imposta del 20% inviando telematicamente l'apposito modello a partire dal 12 aprile fino al 3 maggio. Per il credito d'imposta per gli aumenti di capitale, che varia del 30% al 50%, l'istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.

Nell’ambito delle "misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" con il Decreto Rilancio (art. 26 c. 4 e 8, D.L. 34/2020) sono stati introdotti due crediti d’imposta per gli aumenti di capitale delle imprese e l’istituzione di un “Fondo Patrimonio Pmi” per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione.

La finalità è quella di stimolare gli investimenti in società italiane di piccole-medie dimensioni che abbiano subìto una sensibile riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riconoscendo un'agevolazione sia all'investitore che all'impresa conferitaria, con destinazione di risorse per complessivi 2 miliardi di euro nel 2021:

  • credito d'imposta a favore degli investitori (art. 26, comma 4, del Decreto Rilancio)
    • pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.
  • credito d'imposta a favore delle società conferitarie (art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio)
    • pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 10 agosto 2020 ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 11 marzo 2021 ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese.

  • credito d'imposta a favore degli investitori (art. 26, comma 4, del Decreto Rilancio) l’istanza telematica può essere inviata a partire dal 12 aprile fino al 3 maggio.
  • credito d'imposta a favore delle società conferitarie (art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio) l’istanza telematica può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.

 

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali dello strumento agevolativo: 

Soggetti investitori

Sono ritenuti beneficiari del credito d'imposta a favore degli investitori (art. 26, comma 4, del Decreto Rilancio) i soggetti che effettuano :

  • direttamente conferimenti in denaro in una o più società dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2020
  • indirettamente conferimenti in denaro in una o più società dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, non a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e residenti nel territorio dello Stato

Sono esclusi:

  • soggetti dell’articolo 162-bis Tuir (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate)
  • imprese operanti nel settore assicurativo
  • imprese qualificabili al 31 dicembre 2019, come “imprese in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014
  • nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, non deve controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, non deve essere sottoposto a comune controllo o collegato con la conferitaria e non deve essere da quest’ultima controllato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto 10 agosto 2020 (escluse le patrimonializzazioni infragruppo)
Soggetti conferitari

Sono ritenuti beneficiari del credito d'imposta a favore delle società conferitarie (art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio):

  • società di capitali (spa, sapa, srl, srls), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia oppure
    stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’UE o in Paesi appartenenti allo SEE
    • che abbiano registrato ricavi 2019 maggiori di 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro
    • che abbiano subito, a causa emergenza Covid-19, un decremento di ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019.

Sono esclusi:

  • soggetti dell’articolo 162-bis Tuir (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate)
  • imprese operanti nel settore assicurativo
  • imprese qualificabili al 31 dicembre 2019, come “imprese in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014

Caratteristiche del conferimento:

  • deve essere un aumento di capitale a pagamento
  • deve essere effettuato in esecuzione di una delibera successiva al 19 maggio 2020
  • deve risultare interamente versato entro il 31 dicembre 2020
  • deve risultare iscritto alla voce del capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo azioni o quote, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione
  • l’importo massimo di conferimento agevolabile è di 2 milioni di euro (limite riferito al soggetto investitore)

Entità dell'agevolazione

Il credito d'imposta spetta all'investitore:

  • in misura pari al 20% del conferimento in denaro effettuato in una o più società
  • con un conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta di 2 milioni di euro

Il credito d'imposta spetta alle società conferitarie:

  • in misura pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato
Modalità di fruizione

I crediti d’imposta sono riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti.

Il credito d’imposta per i conferimenti in società è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.

Il credito d’imposta per gli aumenti di capitale è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021

 

Fonte: Provvedimento 11 marzo 2021, Decreto 10 agosto 2020, Legge 17 luglio 2020, n. 77, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 26 c. 4 e 8

 

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