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Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche: al via le domande

Dal 21 febbraio saranno disponibili sul sito Invitalia le istruzioni e i moduli per procedere con la domanda che potrà, però, essere compilata e inviata solo dal 28 febbraio. Per la concessione e l'erogazione degli incentivi è richiesta regolarità contributiva e fiscale.

Il Ministero del Turismo ha definito le modalità applicative per l'accesso alla piattaforma online per l'erogazione del mix di contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e finanziamenti che rientrano nelle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le imprese turistiche avranno a disposizione 30 giorni per presentare le richieste. Le domande per la concessione e l’erogazione del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line.

La domanda di accesso al contributo e al credito d’imposta può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2022 alle ore 17:00 del giorno 30 marzo 2022. Dal 21 febbraio saranno disponibili sul sito Invitalia le istruzioni e i moduli. 

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale e dovrà riportare, tra le altre informazioni, i seguenti contenuti:

  • dati anagrafici;
  • tipologia di interventi previsti;
  • incentivi richiesti, contributi a fondo perduto e/o crediti d’imposta;
  • costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese ammissibili con il dettaglio delle singole voci di spesa;
  • data di inzio e fine degli interventi previsti;
  • eventuali altre spese per cui è possibile richiedere gli ulteriori finanziamenti agevolati;
  • eventuale anticipazione del 30 per cento dei contributi a fondo perduto.

Tutti i dati da inserire in piattaforma e la documentazione da fornire sono riportati nell’allegato 1 all’avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

 

L'art. 1 del D.l. 6 novembre 2021, n. 152 disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) introduce un Contributo e credito d'imposta per le imprese turistiche e dispone di uno stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2022180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, e con una riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il limite di spesa complessivo è pari a 500 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali.

Potranno accedere ai contributi e al credito d'imposta di cui all'art. 1 del D.l. 6 novembre 2021, n. 152 le imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all'aria aperta nonché imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici.

L'agevolazione è composta da un credito di imposta che sarà riconosciuto fino all'80% a cui si aggiunge un contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute per i seguenti interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024:

  • a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture
  • b) interventi per la riqualificazione antisismica;
  • c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in base alle disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e negli edifici, spazi e servizi pubblici;
  • d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), funzionali agli interventi di cui alle sopra indicate lettere a) e b);
  • e) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di attività negli stabilimenti termali;
  • f) spese per la digitalizzazione: impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • g) l'acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi.

Ai fini dell'ammissibilità gli interventi, a pena di decadenza dall’incentivo:

  • a) devono riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività turistiche ammesse agli incentivi;
  • b) devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
  • c) devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
  • d) devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari;
  • e) devono essere conclusi entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. 

Ai fini della concessione e dell’erogazione degli incentivi, il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere:

  • a) in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva. L’esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell’agevolazione;
  • b) in regola con la normativa antimafia vigente; a tal fine deve presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, comma 1, e dell’articolo 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la mancata concessione degli incentivi;
  • c) in situazione di regolarità fiscale; a tal fine produce dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assumendo le responsabilità penali per il caso di falsa attestazione; la detta dichiarazione sarà sostituita, a richiesta, da certificato dell’Agenzia delle Entrate, al fine di attestare l’effettiva regolarità fiscale.

Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione ed è fruibile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al momento in cui gli investimenti sono stati effettuati, senza l’applicazione del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili di cui all'articolo 34, comma 1, della 5 legge 23 dicembre 2000, n. 388, né di quelli di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che potrà essere elevato nel limite massimo di 100.000 euro se sussistono le seguenti condizioni, cumulabili tra loro:

  1. fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;
  2. fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la societa' abbia i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile, per le societa' cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda; 
  3. fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna.

Gli incentivi credito di imposta + contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi ammissibili. Mentre non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Sia il credito di imposta che il contributo a fondo perduto verranno erogati, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite delle risorse stanziate.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l’elenco dei beneficiari.

 

Fonte: Avviso prot. n. 2615/22 del 18 febbraio 2022D.l. 6 novembre 2021, n. 152

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