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Aiuti Covid alle imprese commerciali: fissati i termini

Apre dal 3 maggio al 24 maggio lo sportello per richiedere i contributi da parte delle imprese commerciali con ricavi non superiori ai 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. 

Operativo il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2022.

Dal 3 maggio al 24 maggio i commercianti potranno presentare domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l’emergenza Covid. I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal decreto direttoriale 24 marzo 2022. In allegato allo stesso, sono altresì riportati il modello di istanza, gli oneri informativi dell’intervento e le informazioni sul trattamento dei dati personali. Le domande  potranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo che sarà comunicato su questa sezione con congruo anticipo prima dell’apertura dello sportello.

Il Fondo è, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

  • 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
  • 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
  • 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
  • 47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
    • 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
    • 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati
    • 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
    • 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
    • 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
  • 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
    • 47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
    • 47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
    • 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
    • 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
    • 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • 47.71 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
    • 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
    • 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
  • 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
  • 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
  • 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
  • 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
  • 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
  • 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
  • 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Ai fini dell'ammissibilità ai contributi le imprese devono:

  • presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
  • aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività che rientrano tra quelle sopra elencate;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il contributo spettante viene calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta. La percentuale sarà pari al:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400mila euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori400mila euro e fino a un 1milione di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori1milione di euro e fino a 2milioni di euro.

Il contributo sarà determinato in base alle risorse stanziate tra tutti gli aventi diritto, pertanto nel caso in cui le risorse stanziate non fossero sufficienti a liquidare tutte le domande, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi sopraccitate.

Oltre al contributo a fondo perduto le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria potranno fruire del credito d'imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.

Il credito d'imposta, introdotto dal decreto Rilancio, viene esteso alle sole attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

  • 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
  • 47.71 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
  • 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale "incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino", al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

 

Fonte: Decreto 24 marzo 2022, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

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