Rottamazione-Quinquies 2026: come funzionano domanda, requisiti e pagamenti
La Legge di Bilancio introduce la nuova sanatoria per i debiti fiscali dal 2000 al 2023.
Ambito di applicazione della Rottamazione-quinquies
La nuova definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- attività di controllo automatizzato e formale dell’Amministrazione finanziaria (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, eccetto quelli derivanti da accertamento.
Sono inoltre ammessi alla nuova rottamazione anche i contribuenti decaduti da precedenti misure agevolative, a condizione che i carichi rientrino nell’ambito della Rottamazione-quinquies.
Casi esclusi dalla nuova rottamazione
Restano esclusi dalla Rottamazione-quinquies i debiti già compresi nei piani di pagamento della Rottamazione-quaterper i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino tutte le rate scadute regolarmente versate.
Come presentare la domanda
La richiesta di adesione potrà essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica.
Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito le istruzioni operative entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Il contribuente potrà scegliere tra:
Pagamento in un’unica soluzione
- termine unico: 31 luglio 2026.
Pagamento rateale (fino a 54 rate in 9 anni)
È possibile pagare in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, secondo il seguente calendario:
- Prime tre rate: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026;
- Rate 4–51 (dal 2027 in poi): 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno;
- Ultime tre rate (52–54): 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035.
Sulle rate si applicano interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.
Decadenza e perdita dei benefici
La definizione agevolata sarà considerata inefficace:
- in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata entro il 31 luglio 2026;
oppure, per i piani rateali:
- in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive;
- oppure in caso di mancato versamento dell’ultima rata.
In tali ipotesi, i versamenti effettuati saranno considerati acconti sulle somme dovute, senza più agevolazioni.
Quando sarà disponibile il servizio online
Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibile sul proprio portale il servizio telematico per presentare la domanda entro il 21 gennaio 2026, anticipando così la fase operativa della misura.