L'articolo è stato letto 962 volte
Nazionale • Italia

facebook
twitter
0
linkedin share button

Cassazione: diritto all’assegno per gli orfani non a carico delle vittime del dovere

Le Sezioni Unite riconoscono il diritto all’assegno vitalizio da 500 euro anche in presenza del coniuge superstite. Possibilità di presentare le domande amministrative, come spiega l’Avv. Ezio Bonanni.

Vittime del dovere e orfani non a carico fiscale: prosegue l’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni Presidente di Osservatorio Nazionale Amianto – ONA APS e dell’Osservatorio Vittime del Dovere, che presiede. Le tutele sono state prima di tutto quelle giuridiche e poi giudiziarie, affidate all’attività delle due associazioni rappresentative. L’ONA lo è perché vi è stata l’equiparazione tra vittime dell’amianto e vittime del dovere. Il tema posto è proprio quello della tutela degli orfani che al momento del decesso del loro congiunto non fossero nel carico fiscale. Una vera e propria discriminazione tenendo conto della lungolatenza delle patologie asbesto correlate. Ma vi è di più, in alcuni casi la discriminazione è tanto più grave se si pensa che questi diritti sono riconosciuti alle vittime del terrorismo.

L’Avv. Ezio Bonanni ha ribadito recentemente l’importanza della decisione delle SS.UU. per la tutela degli orfani di vittima del dovere, non nel carico fiscale. In ogni caso, è sempre dovuto il risarcimento del danno subito sia dalla vittima che dai congiunti. Questi ultimi, infatti, oltre al diritto quali eredi, hanno l’ulteriore diritto al risarcimento del danno tra cui quello da lutto e perdita parentele. Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno segnato una svolta decisiva nella tutela previdenziale dei familiari delle vittime del dovere. Con la sentenza n. 34713, pubblicata il 30 dicembre 2025, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto all’assegno vitalizio mensile anche agli orfani non fiscalmente a carico del genitore al momento del decesso, superando un orientamento giurisprudenziale che per anni aveva escluso questa categoria di superstiti.

La pronuncia introduce un principio di maggiore equità, ponendo fine a una discriminazione che subordinava l’accesso ai benefici non alla perdita subita, ma a requisiti formali di natura fiscale e alla presenza del coniuge superstite.

Cosa ha stabilito la Corte per la tutela degli orfani non a carico

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il requisito della vivenza a carico non può giustificare un’esclusione totale dalle prestazioni previdenziali previste per i familiari delle vittime del dovere. In applicazione del combinato disposto della legge n. 407 del 1998 e della legge n. 244 del 2007, la Cassazione ha stabilito che anche i figli maggiorenni economicamente autonomi e non fiscalmente a carico hanno diritto all’assegno vitalizio mensile di 500 euro, soggetto a perequazione automatica.

L’assegno decorre dalla data del decesso della vittima ed è riconosciuto anche quando sia ancora in vita il coniuge superstite. La decisione riallinea così la disciplina delle vittime del dovere a quella già prevista per le vittime del terrorismo, in un’ottica di progressiva equiparazione delle tutele.

I limiti della decisione

La sentenza non ha invece esteso agli orfani non a carico il diritto allo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili previsto dalla legge n. 206 del 2004. Per questa provvidenza resta applicabile l’ordine dei beneficiari stabilito dall’articolo 6 della legge n. 466 del 1980, che privilegia i familiari fiscalmente a carico della vittima.

Secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA APS), questa distinzione residua continua a porre interrogativi sotto il profilo costituzionale, in particolare in relazione ai principi di uguaglianza e di tutela previdenziale sanciti dagli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Il contesto e le prossime azioni

Per anni, associazioni e familiari hanno denunciato il carattere discriminatorio di un sistema che negava tutele agli orfani non a carico, costringendoli a lunghi e complessi contenziosi giudiziari. La decisione delle Sezioni Unite rappresenta un passo avanti significativo, ma non conclusivo.

La battaglia per il pieno riconoscimento di tutti i benefici previdenziali prosegue, con l’obiettivo di superare definitivamente ogni frammentazione normativa e le resistenze delle amministrazioni che ancora oggi, in molti casi, negano le prestazioni dovute.

Resta fermo, infine, che la sentenza riguarda esclusivamente il piano previdenziale. Il diritto al risarcimento integrale dei danni, compreso quello per la perdita del rapporto parentale, è sempre riconosciuto a tutti i superstiti, 

L’impegno dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere        L'Osservatorio Nazionale Amianto – ONA APS, e lo stesso Osservatorio, continua a portare avanti il suo impegno in tutta Italia. Sia l’ONA che l’Osservatorio Vittime del Dovere si avvalgono dell’attività dell’Avv. Ezio Bonanni. Le sedi ONA, nel territorio nazionale, sono impegnate sul territorio, con assistenza continua. Per la prevenzione primaria e la tutela dei lavoratori e cittadini esposti e vittime dell'amianto e di altri cancerogeni. Proprio per realizzare le finalità di prevenzione primaria, l'associazione ha a suo tempo costituito lo sportello ONA. Per la tutela dei cittadini e lavoratori è sufficiente contattare telefonicamente il numero verde ONA gratuito 800 034 294, oppure scrivere direttamente attraverso il sito ONA.

 

Fonte: Osservatorio Nazionale Amianto

2021 Copyright © - Riproduzione riservata
I contenuti sono di proprieta' di FFA Eventi e Comunicazione s.r.l. - PI: 05713861218
Vietato riprodurli senza autorizzazione
Utilizzando il sito Web di Economia News, l’utente accetta le politiche relative ai cookie.
Continua