Riqualificazione energetica: le regole per la cessione del credito d'imposta
L'Agenzia delle Entrate ha emanato le istruzioni operative per la cessione, da parte dei contribuenti incapienti, dell’ecobonus del 65% spettante per interventi di riqualificazione sulle parti comuni di edifici condominiali, ai fornitori che realizzano i lavori. Il credito è cedibile per le spese effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Per le comunicazioni c’è tempo fino al 31 marzo 2017.
Emanato dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 74), individua le modalità attraverso le quali determinate categorie di contribuenti, possono cedere la detrazione sottoforma di credito d'imposta, loro spettante per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, ai fornitori che hanno effettuato i lavori. In cosa consiste la misura La misura si riferisce all'ecobonus per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e permette ai condòmini che si trovino nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere il credito d'imposta loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Chi può cedere il credito La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tali condizioni devono sussistere nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione energetica. La cessione può essere effettuate nei confronti dei fornitori