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Opere Pubbliche, il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento

Il settore delle Opere Pubbliche, nell’ambito di attività di interesse, risulta ad oggi sostanzialmente disciplinato dal Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016, e dal Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 che resta ancora in vigore per un periodo di transizione e per alcuni articoli. Sono individuati tre livelli di progettazione denominati: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo.    

In questo contesto normativo diviene centrale il ruolo del RUP, il Responsabile Unico del Procedimento. Moltissimi sono i compiti cui deve assolvere il RUP in ossequio all’art. 10 DPR n. 207/2010, con particolare riferimento alla qualità della progettazione.

Le Stazioni Appaltanti sono tenute a verificare la rispondenza dei progetti ai requisiti impliciti ed espliciti, con l’obiettivo essenziale per ridurre i rischi di varianti o riserve nella gestione dell’appalto.

La responsabilità della verifica e validazione dei progetti viene affidata al RUP che in questa delicata attività di Verifica dei Progetti può essere supportato da Organismi Ispettivi accreditati.

Per le attività di Verifica deve essere fornita al RUP una estesa collaborazione in tutte le attività, anche specialistiche, che possono riguardare tutti i livelli diversi della progettazione (Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitivo ed Esecutivo) e nelle diverse forme di appalto (Appalto concorso, Concessione e gestione, Appalto integrato…)

Per soddisfare le esigenze delle PA e delle imprese serve mettere in campo una serie di competenze e professionisti oltre che società di Ingegneria e Organismi di ispezione. La soluzione migliore può essere quella di affidarsi ad un unico soggetto che possa garantire una gamma completa di servizi a 360 gradi con unica referenza, consentendo al RUP di avere la disponibilità di un gruppo estremamente qualificato di esperti di rilevante esperienza professionale e scientifica capaci di coniugare l’approccio organizzativo aziendale con il rigore caratteristico dell’ambito scientifico.

Ciò permette al Responsabile Unico del Procedimento di operare, anche in contesti di particolare crucialità e delicatezza, con la massima diligenza e certezza dell’individuazione dei rischi connessi all’appalto e con la consapevolezza di affidabilità del progetto.

Le precedenti disposizioni normative nel merito degli Appalti risalivano la 1893, quindi un secolo prima, e anche nella norma del 1893 il progetto non era stato codificato nella distinzione oggi corrente tra Progetto Preliminare (divenuto poi Progetto di fattibilità tecnico economica), Progetto definitivo e Progetto esecutivo.

Accadeva così che si potesse andare in gara con progetti di qualità tecnica anche molto bassa. Oggi diremmo, con un progetto preliminare con qualche disegno di particolari costruttivi e Computi metrici sommari legati alla scarso approfondimento dei dimensionamenti e delle lavorazioni.

Accadeva quindi – in modo sistematico – che i lavori fossero continuamente soggetti a varianti di contenuto importante e con sostanziali incrementi dei Costi.

Le varianti comportavano ritardi anche di molti anni nella esecuzione dei lavori, fino a giungere ai famosi casi delle incompiute, perché nel frattempo le Amministrazioni esaurivano i soldi disponibili.

La legge Merloni ha voluto porre fine a questa situazione. I tre livelli del progetto corrispondono effettivamente a tre approfondimenti successivi e a tre approvazioni da parte delle Amministrazioni.

La stessa legge istituisce il ruolo del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che assume tutte le responsabilità in linea tecnica ed amministrativa del procedimento.

Poiché la complessità tecnica di un progetto importante può essere notevole, contemporaneamente la legge prevede l’istituto della Verifica del progetto, da affidarsi ad appositi Organismi che abbiano riconosciuta capacità tecnica e professionale ed operino in indipendenza come Parte Terza.

La Terzietà, che vuol dire garanzia di autonomia di giudizio nei confronti dei progettisti ma anche nei confronti della Amministrazione stessa è una delle caratteristiche dell’Organismo di verifica.

La verifica consiste nel controllo della completezza dei contenuti degli elaborati, la loro corrispondenza a tutte le normative pertinenti, la correttezza dei calcoli, la corrispondenza alla modalità di messa in opera e di manutenzione.

In ogni caso la verifica prevede una complessa attività di confronto sul campo con i progettisti, per discutere insieme gli eventuali rilievi (in contraddittorio) e concordare le revisioni progettuali che i rilievi eventualmente richiedono.

La verifica si conclude con un Rapporto Finale che ha il valore di una certificazione formale.

Verifica e validazione del progetto: la differenza

Come abbiamo accennato l'intero intervento dal progetto al collaudo finale è posto sotto la diretta responsabilità del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), questo per evitare che ci siano discrasie, fraintendimenti e ritardi tra diversi uffici amministrativi. Il RUP ha quindi la responsabilità finale del Procedimento salvo, ovviamente, la necessaria approvazione della Stazione Appaltante nei passaggi topici.

Ora nel caso della fase di Progettazione al RUP spetta la approvazione finale del progetto prima di andare in gara di Appalto con l’atto di Validazione. Abbiamo visto come la Verifica esprima un giudizio di parte Terza sui documenti del progetto da parte di un Organismo indipendente. Ora a fronte di questo giudizio il RUP può condividerlo, condividerlo in parte, non condividerlo.

Il RUP è a sua volta autonomo nell’esprimere il suo giudizio. E’ tenuto però a motivarlo. Ci possono essere infatti ragioni o circostanze intervenute successivamente che consentono al RUP di assumere posizioni diverse ai fini della appaltabilità. Con questi limiti e contenuti l’atto di Validazione conclude la fase della progettazione immediatamente prima di procedere alla gara di appalto.

È in questo contesto procedimentale che si parla di Verifica ai fini della Validazione trattandosi di due atti diversi di cui solo il secondo formalizza in via definitiva la posizione della Amministrazione.

A volte gli incarichi possono formalizzarsi anche come “Supporto al RUP per la Progettazione e la Verifica ai fini della Validazione” intendendosi in questo caso che l’Organismo, oltre alla attività di Verifica, può collaborare con il RUP nella stesura degli atti di indirizzo e controllo dell’attività della Progettazione e della stesura del documento di Validazione.

 

Gian Paolo Venezia

Amministratore Soluzione Srl 

 

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