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Attuazione dei tirocini, precisazioni

La regione Sicilia fornisce chiarimenti in merito all'attuazione della misura dei tirocini a valere sul Programma Garanzia Giovani.  

La regione Sicilia in risposta ai numerosi quesiti pervenuti su alcune problematiche inerenti all'attuazione della misura dei tirocini a valere sul Programma Garanzia Giovani, chiarisce quanto segue: il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo non è ostativo ai fini dell'istaurazione del tirocinio. Solo il licenziamento per motivi oggettivi (di natura economica) costituisce un limite, ad eccezione del caso in cui il tirocinante venga adibito ad attività diversa da quelle rientranti nelle mansioni del lavoratore licenziato; i vincoli di affinità non costituiscono motivo di esclusione; in caso di chiusura feriale la data di scadenza del tirocinio è prorogato per un periodo corrispondente alla sospensione e, comunque, nel rispetto della durata massima di mesi 6. In tal caso è sufficiente la semplice comunicazione al centro per l'impiego competente; la maternità o la malattia, debitamente certificate e di durata superiore alla settimana, danno luogo alla sospensione del tirocinio. La comunicazione deve essere trasmessa al centro per l'impiego competente; nel caso di aziende con sede legale in una provincia e con unità produttive dislocate su territorio di competenza di centri per l'impiego (CpI) diversi la documentazione deve

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